Incidenti rilevanti: la normativa per le aziende a rischio.

L'incidente verificatosi a Seveso nel 1976 ha innescato un processo di regolamentazione di estrema rilevanza nel settore delle merci pericolose, concentrandosi anche sul concetto di incidenti rilevanti e sulla correlata normativa

In seguito all’evento drammatico, è risultato chiaro che la presenza di stabilimenti che utilizzano o detengono sostanze chimiche per le loro attività produttive può comportare rischi industriali per la popolazione e l'ambiente circostante. La normativa di riferimento, quindi, mira a definire i criteri per l’identificazione degli incidenti rilevanti e a stabilire le procedure che le aziende devono seguire per garantire la sicurezza dei dipendenti e dell'ambiente.

 

Le aziende a rischio di incidenti rilevanti

 

La normativa in vigore oggi riguarda il Decreto Legislativo 26 giugno 2015 n. 105 (Seveso III) e identifica le aziende a rischio di incidenti rilevanti. Queste aziende sono caratterizzate dalla presenza di sostanze chimiche in quantità uguale o superiore ai valori specificati nell'allegato I° del Decreto.

In base a questi valori, le imprese soggette a questa normativa sono suddivise in due categorie principali: gli stabilimenti di "soglia inferiore"e gli stabilimenti di "soglia superiore" a seconda delle quantità di sostanze pericolose gestite. 

L’appartenenza a uno dei gruppi può comportare l'applicazione di misure di sicurezza specifiche e procedure più rigorose per garantire la protezione degli individui e dell'ambiente.

Gli obblighi normativi comprendono la valutazione dei rischi, l'implementazione di misure preventive, la pianificazione delle emergenze e la segnalazione di incidenti rilevanti alle autorità competenti.

 

Cosa si intende per incidente rilevante

 

Quando si parla di “incidenti rilevanti” si intendono eventi di notevole gravità che possono essere di diversa natura, come un incendio, un’esplosione o un’emissione di sostanza incontrollata, che avviene in uno stabilimento soggetto a leggi in materia di sicurezza industriale. Questo tipo di incidente rappresenta una situazione critica e di alto rischio, in quanto può mettere a repentaglio la salute delle persone e l'ambiente circostante.

Gli incidenti rilevanti possono essere scatenati da vari fattori, tra cui errori umani, guasti meccanici, malfunzionamenti dei sistemi di sicurezza o situazioni impreviste. Proprio per la loro imprevedibilità e il possibile impatto devastante richiedono molta attenzione da parte delle aziende che gestiscono sostanze pericolose.

 

Le tipologie di incidenti possibili e gli effetti legati

 

A seconda delle caratteristiche delle sostanze presenti negli stabilimenti possono verificarsi tre tipologie di incidenti rilevanti, ciascuno con implicazione di rischio diverse: 

  • incendio, quando si sviluppa un fuoco incontrollato all'interno dello stabilimento;
  • esplosione, in cui avviene una violenta liberazione di energia;
  • emissione e/o diffusione di sostanze tossiche, in cui vengono rilasciate sostanze pericolose nell'ambiente circostante.

 

L'entità e la gravità degli effetti di un incidente di questo tipo dipendono da vari fattori, tra cui l'esposizione delle persone coinvolte e la distanza dal luogo dell'incidente. Inoltre, le misure di protezione adottate dalle aziende possono influenzare notevolmente l'entità dei danni causati.

Per valutare gli effetti potenziali di un incidente, le aziende utilizzano una classificazione che si basa sull'entità degli impatti:

  • prima zona, di sicuro impatto: è la zona in cui si prevede il danno maggiore in caso di un incidente;
  • seconda zona, di danno: area circostante la prima zona;
  • terza zona, di attenzione: è l’area più estesa che richiede comunque vigilanza. 

 

Il piano di emergenza

 

Per garantire una risposta efficace in caso di emergenza derivante da incidenti rilevanti, è essenziale avere a disposizione adeguati piani di emergenza.
 

1. Piano di Emergenza Interno (PEI)
Piano specifico per ciascuna azienda, obbligatorio solo per quelle sopra una certa soglia di sostanze considerate potenzialmente pericolose. Deve definire le procedure interne di emergenza, le misure di prevenzione, l'evacuazione dei dipendenti e altre attività necessarie per affrontare situazioni critiche all'interno dell'azienda.
 

2. Piano di Emergenza Esterno (PEE)
Predisposto dal Prefetto e disciplinato dall'art. 21 del d.lgs. 26.6.2015, n. 105, riguarda le aziende sopra soglia e stabilisce le modalità di intervento delle autorità locali e dei servizi di emergenza esterni in caso di incidente rilevante. 

 

Oltre a questi due piani, è importante disporre di un Piano Comunale di Protezione Civile, piano organizzato a livello comunale con lo scopo di coordinare le risorse e le azioni di protezione civile in caso di incidenti gravi. 
 

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